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vai alla sezione contattiLa Federazione Italiana Giuoco Handball afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità intendendo contrastare qualunque prafica discriminatoria e forma di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
A tal fine la FIGH, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI e del CIP, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenfi lesivi dei dirifti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molesfie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserafi FIGH, così come individuafi dal presente Regolamento.
Il presente Regolamento si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di Tesserati FIGH da parte di altri Tesserati.
I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente Regolamento quando compiuti nell’ambito dell’attività federale o comunque nella pratica dell’attività, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posfi in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:
Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autonomia del Tesserato.
Per abuso fisico si intende qualsiasi afto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale afto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.
In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.
Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.
La molestia e l’abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato.
Per omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”) si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell’attività, alle sottoindicate linee guida:
Le violazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIGH.
I comportamenti contrari alle linee guida individuate all’art. 4 assumono rilievo di infrazione disciplinare in caso di reiterazione successiva al richiamo da parte del Safeguarding Officer.
I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.
Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIGH.
Analogo obbligo di pubblicazione grava su tutte le società affiliate/aderenti alla FIGH e che siano munite di sito internet o di pagina Facebook per la divulgazione di informazioni sullo svolgimento dell’attività.
I Safeguarding Officers sono nominati dal Consiglio Federale, in numero dispari e nel rispetto delle quote di genere, tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza in campo pallamanistico, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: legale, sanitario e psicologico.
Durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del Consiglio Federale revocare o sostituire in qualunque momento uno o più Officers ove ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio Federale può incaricare il Safeguarding Officer di presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti.
Possono individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
Ricevono, con le modalità di cui agli articoli che seguono, le segnalazioni relative ai comportamenti delineati all’art. 3 e alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4 ed assumono collegialmente le conseguenti iniziative.
Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, è costituito presso la FIGH il Comitato per la Safeguarding Policy (CSGP) del quale fanno parte:
Il Comitato per la Safeguarding Policy potrà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, avvalersi di altri esperti le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.
Il Comitato per la Safeguarding Policy redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, il numero delle segnalazioni non prese in carico per l’assenza dei requisiti di cui all’art. 10, il numero di segnalazioni concernenti le ipotesi di cui all’art. 3, il numero di segnalazioni concernenti la mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4 che sono state oggetto di facilitazione, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare di cui all’art. 3, che coinvolgano Tesserati (anche minorenni), sono obbligati ad inoltrare la relativa segnalazione alla Procura Federale, direttamente o tramite i Safeguarding Officers (v. art. 10 in quanto il Comitato è totalmente estraneo alla presa in carico e anche ai previsti obblighi di riservatezza ex art. 13).
Nei casi descritti dall’art. 5, i Safeguarding Officers procedono senza indugio ad inoltrare la notizia al Consiglio Federale.
Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento con due modalità:
Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l’individuazione dei soggetti coinvolti.
Qualora prive dei requisiti di cui al comma precedente, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.
Fatte salve le circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all’art. 3 del presente Regolamento, in caso di rilevazione diretta di comportamenti contrari alle raccomandazioni previste all’art. 4, il Safeguarding Officer deve intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili al fine di far cessare i suddetti comportamenti. Qualora il comportamento rilevato abbia a persistere, divenendo quindi fattispecie di illecito disciplinare così come previsto dall’art. 5, il Safeguarding Officer dovrà:
Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto una delle ipotesi di cui all’art. 3, all’afto del ricevimento i Safeguarding Officers hanno il compito di informare la persona offesa che detti comportamenti potrebbero costituire infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento e saranno oggetto di eventuale procedimento disciplinare.
I Safeguarding Officers trasmettono la segnalazione al Consiglio Federale per la comunicazione della notizia alla Procura Federale e l’assunzione delle ulteriori iniziative.
Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all’art. 4 e si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 2, i Safeguarding Officers procedono analogamente a quanto disposto nel comma precedente.
Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all’art. 4 e non si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell’art. 5, i Safeguarding Officers potranno, anche singolarmente, assumere iniziafive per l’audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.
Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, i Safeguarding Officers contatteranno preventivamente i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale al fine di ottenere il loro consenso scritto all’audizione del minore ed al trattamento dei relativi dati.
Prestato il consenso, l’audizione, se ritenuto necessario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Degli esiti dell’incontro verrà redatto apposito verbale.
Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, i Safeguarding Officers potranno sentirla per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda. I Safeguarding Officers potranno assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato quale responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa. In tal caso, procederà all’audizione del soggetto indicato quale responsabile.
Ove il presunto responsabile sia un minorenne, l’audizione avverrà alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Degli esifi dell’incontro verrà redatto verbale.
In esito ai predetti incontri, i Safeguarding Officers potranno, ove ne ravvisino le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale.
Fatta eccezione per i casi in cui la violazione rappresenti più grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al Regolamento di Giustizia della FIGH, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 3, i Safeguarding Officers e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della FIGH.
La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
La FIGH ne divulgherà i principi tramite sito federale e pagine social, le Società affiliate/aderenti tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (palestre, palazzetti, luoghi di allenamento).
La FIGH promuove l’organizzazione di seminari informativi.
Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito istituzionale della FIGH e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo dovranno prendere parte a seminari in materia di Safeguarding Policy, che saranno organizzati dalla FIGH, e alla fine dei quali saranno rilasciati degli attestati di partecipazione.
I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli Arbitri e i Tecnici dovranno prendere parte alla formazione di cui sopra.
Ogni nuovo corso o seminario organizzato dalla Federazione dovrà prevedere un modulo di almeno un’ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.
Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 12 maggio 2023
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